In tutte le aziende il datore di lavoro deve obbligatoriamente designare (art. 17 D. Lgs. 81/08) un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero una persona (interna o esterna all'azienda) esperta di sicurezza, in possesso di alcune specifiche capacità e requisiti professionali. In alcuni casi il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro.
Tale figura, da considerarsi come una sorta di “Manager” della sicurezza, ricopre una serie di importanti funzioni all'interno dell’organizzazione aziendale (Vd. art. 33 del D.lgs 81/2008).
Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono i componenti del SPP, collaborano con il RSPP e devono anch'essi possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati a ricoprire il ruolo.
Requisiti dei RSPP e ASPP
Queste figure devono possedere i requisiti professionali indicati dall’art. 32 del D.lgs. 81/08: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria; attestati di partecipazione a specifici corsi di formazione e aggiornamenti quinquennali di 40 ore per i RSPP e 20 ore per gli ASPP.
Il D.lgs 81/2008 prescrive infatti agli ASPP e RSPP, per mantenere attive le rispettive qualifiche, di seguire corsi di aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del Luglio 2016, nell'arco dei cinque anni dal conseguimento della qualifica
Ultimo aggiornamento
22.03.2022